Le nostre sentenze

- "E' legittimo il licenziamento intimato al lavoratore frequentemente in malattia qualora le sue assenze, benché incolpevoli e non eccedenti il periodo di comporto, diano comunque luogo ad uno scarso rendimento tale da rendere la prestazione non più utile per il datore di lavoro incidendo negativamente sulla produzione aziendale e creando  scompensi organizzativi (Cass. 04 settembre 2014, n. 18678).

 

- "Anche il semplice spintonamento, preceduto dal rifiuto di ottemperare alle disposizioni  del superiore gerarchico e da minacce verbali, realizza il "passaggio alle vie di fatto" sussumibile nella fattispecie di cui all'art. 72 CCNL Vetro meritevole della sanzione del licenziamento per giusta causa" (Cass. 23 gennaio 2015, n. 1246).

 

- "Rappresenta un abuso del diritto disciplinarmente rilevante e legittimamente sanzionabile con il licenziamento per giusta causa denunziare all'autorità penale fatti contrari al vero al solo fine di fronteggiare il potere di controllo e disciplinare datoriale" (Trib. Lav. Vasto 18 dicembre 2015, n. 211).

 

- "E' legittimo il licenziamento per giustificato motivo oggettivo per soppressione della funzione anche laddove parte delle mansioni un tempo affidate al dipendente siano state esternalizzate con un contratto libero professionale di consulenza" (Trib. Lav. Vasto 18.03.2016, n. 69). 

 

- "La disciplina di cui all'art. 2495 c.c. (nel testo introdotto dall'art. 4 del d.lg. n. 6 del 2003), secondo la quale l'iscrizione della cancellazione delle società di capitali e delle cooperative dal registro delle imprese, avendo natura costitutiva, estingue le società, anche se sopravvivono rapporti giuridici dell'ente, non è estensibile alle vicende estintive della qualità di imprenditore individuale, il quale non si distingue dalla persona fisica che compie l'attività imprenditoriale, sicché l'inizio e la fine della qualità di imprenditore non sono subordinati alla realizzazione di formalità, ma all'effettivo svolgimento o al reale venir meno dell'attività imprenditoriale" (Cass. 07.01.2016, n. 98).

 

 

- "Il deposito del ricorso in opposizione all’ordinanza emessa ex 1 co 46 L 92/2012 che non viene eseguito per via telematica, bensì in modo tradizionale con consegna materiale in cancelleria dei documenti, non può che essere dichiarato inammissibile, in quanto affetto da un deficit strutturale/ontologico che lo rende radicalmente inesistente dal punto di vista giuridico " (Trib.Lav. Vasto 04.03.2017, n. 32).

 

  

- "Non può ritenersi sussistente l’obbligo contributivo per un periodo non lavorato, oggetto del recupero contributivo attuato dall’Ente previdenziale, in quanto, avuto riguardo al carattere omnicomprensivo dell’indennità prevista dall’art. 32 L. 183/2010 in favore di lavoratore che ha visto convertito ab origine e a tempo indeterminato il proprio rapporto di lavoro, non è dovuta dal datore di lavoro alcuna retribuzione con riferimento al medesimo periodo ed a prescindere da quanto disposto dalla sentenza di conversione del rapporto" (Trib.Lav. Chieti 25.09.2017, n. 192).

 

- "Il licenziamento per giustificato motivo oggettivo motivato da assenza per carcerazione preventiva é legittimamente irrogato laddove la gravità del reato contestato e gli eventuali precedenti specifici fanno prevedere, come nel caso di specie, una durata della misura restrittiva tale da traguardare o esuberante il periodo di comporto che rappresenta il massimo sacrificio esigibile dal datore di lavoro per i casi di assenza non imputabile" (Corte Appello L' Aquila,  08.11.2018, n. 712 ).

 

- "L'art. 72 lett. I del CCNL Vetro (richiamato nella contestazione), prevede che il licenziamento per punizione è consentito, in caso di recidiva nella "medesima mancanza" di cui all'art. 71 (che contempla anche la mancata presentazione al lavoro senza giustificato motivo) nonché nelle fattispecie di cui ai punti e), f), g) e h) dello stesso art. 71, che abbiano dato luogo a tre sospensioni nei dodici mesi precedenti. La contrattazione collettiva ha distinto, pertanto, l'ipotesi della recidiva specifica, e che consente al datore di lavoro di procedere al licenziamento senza preavviso in caso di sua eventualità, da quella plurima/impropria che richiede, invece, una pregressa triplice sospensione per particolari e tipizzati illeciti disciplinari. Tale ricostruzione esegetica, oltre ad essere conforme al dato letterale, è logica e ragionevole avendo le parti contrattuali voluto prevedere un diverso regime ( la necessità delle tre pregresse sospensioni) per talune tipologie disciplinari ben individuate" (Cass.  07.01.2019, N. 138).

- "“La responsabilità solidale rispetto a pretese restitutorie e risarcitorie avanzate dal lavoratore è ingenerata dal semplice collegamento economico-funzionale tra le società coinvolte” (Cass. 14.02.2019, n. 10574).